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Soccorso alpino |
Programma 2023 |
Storia di una baita |
TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
Art. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA
E’ costituita, con sede legale in Borgomanero, al Corso Sempione n. 1, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Borgomanero con sigla “CAI - Sezione di Borgomanero”, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano Regione Piemonte.
L’associazione, fondata nel 1946, ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – NATURA
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 – SCOPI
L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
Per conseguire tali scopi, provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle com-petenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna, a tal fine promuovendo eventualmente anche la pubblica-zione e diffusione di periodici relativi alla propria attività;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleo-logiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
Per il raggiungimento di detti scopi l’Associazione si avvale dei mezzi ritenuti più idonei, anche collaborando con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell’ambito locale, di l’alpinismo in ogni sua manifestazione. E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad
eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 4 – LOCALI SEDE
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 – SOCI
Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività sociale può essere iscritto,
anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
Art. 6 – AMMISSIONE
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione, con giudizio insindacabile. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo. Il socio, con l’ammissione, si impegna ad os-servare il presente Statuto Sezionale, lo Statuto e il Regolamento Generale e gli altri ordinamenti del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Art. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera e del distintivo Sociale;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono
essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 8 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio rinnova l’adesione entro il 31 marzo di ciascun anno ver-sando la relativa quota. Il Socio non in regola con i versamenti decade dalla qualità di socio e non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
Art. 9 – DIMISSIONI
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare: l’ammonizione o la sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, la radiazione. In tali casi non è prevista la restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Art. 12 – RICORSI
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III
SEZIONI
Art. 13 – ORGANI DELLA SEZIONE
Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci, aventi diritto al voto.
Art. 15 – CONVOCAZIONE
L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali se in scadenza. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione. La convocazione avviene mediante avviso esposto nell’albo sociale. Esso verrà spedito ai soci, anche per posta ordinaria, o per coloro che
hanno fornito i relativi indirizzi per e-mail o per fax o con altro mezzo che consenta di dare prova dell’avvenuto invio. L’avviso dovrà essere spedito almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
L’avviso inviato ai soci ordinari si intende recapitato anche ai soci familiari. Nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno ed il luogo, giorno ed ora della convocazione.
L’avviso verrà inoltre pubblicato nel sito internet della Sezione.
Art. 16 – PARTECIPAZIONE
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio potrò farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci. E’ escluso il voto per corrispondenza. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Peraltro le Assemblee aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto saranno rego-larmente costituite con la presenza di almeno la metà dei soci avente diritto al voto e potranno deliberare solo con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 17 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, ove necessari. Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 – DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili o altre opere alpine e quelle relative alle modifiche statutarie non avranno effi-cacia se non dopo la ratifica Comitato centrale di indirizzo e controllo. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni, e pubblicazione nel sito internet della Sezione.
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 19 – CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ
Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica so-ciale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.
Art. 20 – ELEZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo in scadenza nomina la Commissione Elettorale. Le proposte di candidature sono libere e sono avanzate dall’interessato o da altri entro il termine riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo in scadenza predispone quindi l’elenco dei nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico. Il voto è libero ed espresso dagli aventi diritto su scheda segreta. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore a sette pena la nullità della scheda votata.
La votazione può essere effettuata nella sede sociale, nelle ore fissate nell’avviso di convocazione.
Un’unica urna sigillata e custodita dai componenti del seggio fino all’apertura dell’Assemblea, e dagli Scrutatori successivamente, raccoglie le schede votate. Gli scrutini vengono effettuati nella sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell’Assemblea.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Sono esclusi dal computo i voti di astensione A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Art. 21 – ELEZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Per il Collegio dei Revisori dei Conti il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore a tre, pena la nullità della scheda votata. La votazione avviene contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 – COMPOSIZIONI E FUNZIONI
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione e si compone di numero 13 componenti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, N. due Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione e predispone quanto necessario per attuarli;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, per lo svolgimento di determinate attività sociali, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
Art. 23 – DURATA E SCIOGLIMENTO
Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente sezionale, invece, non può restare in carica per più di due mandati triennali consecutivi. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo
dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 24 – CONVOCAZIONE
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell’Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 25 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
Non potranno partecipare alla discussione e alla votazione degli argomenti i componenti del Consiglio Direttivo che, in relazione all’oggetto della delibera si trovino in conflitto di interessi sia direttamente che indirettamente sia personalmente sia se la delibera riguardi il coniuge, il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado. In tal caso gli stessi non potranno assumere incarichi di controllo o di ispezione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello di chi presiede. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
PRESIDENTE
Art. 26 – COMPITI E NOMINA DEL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
- sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci e la presiede fino alla nomina del Presidente;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- firma i mandati di pagamento;
- firma con il Tesoriere i bilanci;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi. In caso di inadempimento le sue funzioni vengono svolte da uno dei Vice Presidenti.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 27 – NOMINA E COMPITI DEL TESORIERE
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo anche tra i suoi membri. Egli ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento e con il Presidente i Bilanci.
Art. 28 – COMPITI DEL SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo anche tra i suoi membri. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, ove non vi sia un consigliere verbalizzante all’uopo designato, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrin-tende ai servizi amministrativi della Sezione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 29 – COMPOSIZIONE E DURATA
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, ed ha l’obbligo di convocare lo stesso almeno una volta ogni tre mesi. Egli preside le riunioni del collegio. I componenti del Collegio hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed hanno diritto di
assistere alle sedute dell’Assemblea dei Soci. Possono in ogni momento fare inserire a verbale le proprie osservazioni. E’ compito dei Revisori dei conti:
- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
- la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità con-tabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 30 – COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 31 – COSTITUZIONE
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte in-tegrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue
modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 32 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell’associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bi-lancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati, per il raggiungimento dei suoi scopi sociali. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di Soci bene-meriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi
o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 – ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed
economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle sotto Sezioni, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sotto Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 34 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Art. 35 – RINVIO ALLE NORME DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Borgomanero, 22.03.2013
Allegato: | statuto_cai_borgomanero_22-03-2013.pdf (102,65 Kb) |
Statuto aggiornato al 22/03/2013 |